L’Avv. Lorenzo Iacobbi su: Risarcimento danni fisici da vaccinazione non obbligatoria ma “fortemente incentivata” (Sent.Cass. n.7354/21)

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L’Avv. Lorenzo Iacobbi su: Risarcimento danni fisici da vaccinazione non obbligatoria ma “fortemente incentivata” (Sent.Cass. n.7354/21)

Categoria: Notizie Studio Legale

Una recente Sentenza della Cassazione, la n.7354/21, depositata in data 16 marzo 2021, ha riconosciuto che i danni da vaccinazione, non solo imposta, ma anche fortemente raccomandata da autorità sanitarie, debbano essere risarciti dallo Stato.

Tale pronunciamento arriva proprio nel momento in cui il Governo è fortemente e massicciamente impegnato nel sostenere la campagna vaccinale anti-covid attraverso provvedimenti (vedi green pass) che, se da un lato, non obbligano i cittadini a sottoporsi alla somministrazione del siero, dall’altro, tuttavia, pongono in essere una serie di limitazioni alla vita sociale e lavorativa che,di fatto, inducono la popolazione alla vaccinazione di massa; Il tutto avviene sorvolando, minimizzando e trascurando la casistica di coloro che, dal vaccino, hanno riportato e riportano danni alla salute ,in alcuni casi purtroppo anche letali.

A tal proposito, mi viene spesso posta la domanda: ma lo Stato è responsabile civilmente dei danni arrecati dal vaccino? Bene, a norma di legge la risposta è no; ciò in quanto lo Stato si considera esonerato da qualsiasi responsabilità risarcitoria derivante da effetti collaterali prodotti dal vaccino sulla salute, proprio in virtù del fatto che non trattasi di “vaccinazione obbligatoria” e, quindi, non rientrante nelle ipotesi previste dalla L.210/92 che recita all’art.1 “Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.”

Tuttavia, ecco arrivare dalla Cassazione una brutta notizia…proprio per il Governo!: sono risarcibili anche i danni derivanti da vaccinazione “fortemente incentivata”, come appunto quella anti-covid!

  Il caso prende le mosse da un ricorso volto ad ottenere  un indennizzo derivante dai danni provocati dalla vaccinazione contro il contagio da virus Epatite A che, nel caso di specie, risultava non obbligatoria ma fortemente incentivata dalla Regione.

La Suprema Corte, con la citata Sentenza,  accogliendo la valutazione del giudice di merito, ha affermato che non poteva farsi alcuna differenza tra l’iniezione “imposta” e quella “raccomandata,” e dunque al ricorrente spettava l’indennizzo.

Va precisato che sulla questione specifica è intervenuta anche la Corte Costituzionale (n. 118/2020) la quale ha dichiarato l’illegittimità dell’art 1, co. 1, della legge n. 210/1992 “nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità da cui sia derivata una menomazione permanente all’integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione contro il contagio da virus dell’epatite A”. (non obbligatoria)

Ciò che conta, ai fini risarcitori, è che venga accertato il nesso causale tra la patologia denunciata  e la vaccinazione  tramite CTU da espletare in corso dicausa., del nesso di causalità, e che tale questione non era più esaminabile nel giudizio d’appello, non essendo

Una buona notizia, quindi, per i pazienti ed i parenti delle vittime, morte non da contagio covid  ma dal siero  teso a contrastarlo, immesso frettolosamente sul mercato e, ad oggi, ancora in fase di sperimentazione!    

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