Avv. Stefano Solidoro su: una nuova, coraggiosa pronuncia in tema di affido condiviso del minore

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Avv. Stefano Solidoro su: una nuova, coraggiosa pronuncia in tema di affido condiviso del minore

Categoria: Notizie Studio Legale

Si segnala un’interessantissima pronuncia del Tribunale di Palmi (Reggio Calabria), a firma della Dott.ssa Anna Maria Nesci, che ha l’indubbio merito di fare il punto sui recenti sviluppi giurisprudenziali in punto di affido condivido, giungendo quindi ad una coerente soluzione sul piano applicativo, capace finalmente di affrancarsi dalle ormai sterili – e dannose – prassi di molti Tribunali nel nostro Paese.

Nella decisione in commento, il Giudice calabrese fa adeguato governo dei principi nazionali e sovranazionali in tema di bigenitorialità, che impongono il ricorso all’affido condiviso dei figli al momento della crisi del rapporto, tranne in casi di manifesta inidoneità di uno dei genitori, ad esempio per accertati episodi di abusi o negligenza.

Affinché però tale affido sia dotato di reale concretezza ed effettività, nell’ottica del perseguimento del miglior interesse del minore, occorre smarcarsi da modelli non equilibrati di gestione della prole, collocata stabilmente presso un genitore – quasi sempre la madre – e “concessa” all’altro con le strettoie del diritto di visita: secondo il Giudice, tale prassi conduce “con ogni evidenza, a creare un rapporto sbilanciato tra le due figure genitoriali ed il figlio, non solo in termini di minore apporto affettivo, educativo e temporale, che viene garantito al figlio da parte del genitore non collocatario, ma altresì in termini di significativo aggravio della condizione del genitore collocatario, di fatto responsabile della maggior pare della gestione quotidiana del minore”.

Né del resto il modello siffatto può ritenersi attuativo dei principi desumibili dall’art. 337 ter c.c., come ormai ritenuto da una sempre più numerosa schiera di precedenti decisioni, puntualmente citate in sentenza (ex multis, Tribunale di Catanzaro 28 febbraio 2019, n. 443; Tribunale di Roma 26 marzo 2019, n. 6447), che a loro volta richiamano i principi CEDU ed internazionali in materia.

La strada percorribile diventa allora, necessariamente, quella della suddivisione paritetica, da intendersi sia in relazione alla collocazione paritaria, presso entrambi i genitori a periodi alterni ed eguali, sia in termini economici, con tutto ciò che ne consegue in ottica di mantenimento diretto.

Viceversa, va considerata residuale, con onere di specifica ed esaustiva motivazione, l’adozione di un paradigma di affido condiviso che potremmo definire “a facoltà differenziate”, ancora ad oggi predominante a causa di una resistenza culturale più che di una reale scelta argomentativa basata sul dato normativo da parte di molte Corti nazionali.

Si spera che la decisione in commento rappresenti un’ulteriore, importante tappa di un processo evolutivo della giurisprudenza italiana, più attenta a declinare i diritti di genitori e figli nel delicato frangente della crisi del rapporto familiare.

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