Avv. Stefano Solidoro su: La Corte costituzionale sulla tutela dei figli nati nell’ambito di unioni omosessuali: qualcosa si muove

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Avv. Stefano Solidoro su: La Corte costituzionale sulla tutela dei figli nati nell’ambito di unioni omosessuali: qualcosa si muove

Categoria: Notizie Studio Legale

Lo scorso 28 gennaio la Corte costituzionale ha reso noti due comunicati stampa, relative a due importanti questioni sottopostole in materia di tutela dei figli nati nell’ambito di unioni omosessuali.

Il primo dei casi portato all’attenzione della Consulta riguarda una coppia di padri di Verona, diventati genitori con la maternità surrogata in Canada, dove tale tecnica di procreazione è perfettamente legale, a differenza di quanto previsto nel nostro Paese, in cui condotta costituisce invece un reato, ai sensi dell’art. 12 comma 6 della legge 40/2004.

Il differente trattamento riservato alla pratica dell’utero in affitto, aveva fatto sì che in Canada i due uomini avessero potuto formare un atto di nascita all’interno del quale entrambi risultavano come genitori del bambino, senza però poterlo trascrivere in Italia, dove il medesimo atto è considerato in contrasto con l’ordine pubblico, secondo un orientamento più volte ribadito dalla Cassazione, nonostante le ormai frequenti aperture dei Tribunali di merito.

Il punto di vista dei ricorrenti, però, non è teso a superare i dubbi di liceità sulla maternità surrogata, quanto piuttosto a sottolineare la forte penalizzazione recata in tal modo al bambino, che si trova a “perdere” sul piano giuridico un genitore, con annessi parenti di quest’ultimo, presenti di fatto nella sua vita ma, inspiegabilmente, “assenti” agli occhi della legge.

La Corte, pur ritenendo di non potersi pronunciare sulla questione, riservata alla discrezionalità del legislatore, statuisce però che “fermo restando il divieto penalmente sanzionato di maternità surrogata, […] l’attuale quadro giuridico non assicuri piena tutela agli interessi del bambino nato con questa tecnica”.

In sostanza la Consulta, sebbene si astenga dall’entrare nel merito della questione per non invadere le prerogative del legislatore, si trova a condividere i dubbi avanzati dai ricorrenti e dai giudici rimettenti, auspicando l’intervento della legge al fine di salvaguardare maggiormente il bambino, assicurandogli un legame giuridico con il genitore non biologico: nell’attesa di conoscere le motivazioni della pronuncia, viene quindi demandato al legislatore di trovare forme più adeguate di tutela del bambino nato all’estero con la tecnica della maternità surrogata”.

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La seconda vicenda sulla quale la Consulta si è pronunciata (di nuovo rivolgendo un monito al legislatore pur senza entrare nel merito della questione) riguarda una coppia di donne del padovano, che hanno avuto due gemelle ricorrendo alla fecondazione eterologa.

Trattandosi di coppia omosessuale, però, lo status di genitore veniva attribuito alla sola partoriente, lasciando alla genitrice non biologica l’unica strada, impervia, della c.d. stepchild adoption per vedersi riconosciuto un (peraltro limitato) legame sul piano giuridico con le bambine.   

Tale istituto, previsto all’art. 44 lett. b) della legge n.184/1983 (legge adozioni), permette a uno dei coniugi di adottare il figlio biologico o adottivo dell’altro, ma prevede il necessario consenso del genitore biologico, oltre a comportare ulteriori limitazioni, quali la mancata creazione di legami di parentela con i congiunti del genitore adottivo, che non diventano quindi fratelli, zii o nonni del minore, con tutto ciò che ne consegue in materia ereditaria.

Ma cosa succede se, nel frattempo, la coppia va in crisi e il genitore biologico vuole impedire all’ex partner di continuare a vedere la prole?

È esattamente lo scenario sottoposto alla Consulta, adita in seguito al ricorso avanzato dinanzi al Tribunale di Padova da parte della madre non biologica delle gemelle, cui la ex compagna aveva di colpo impedito ogni contatto con le figlie.

È proprio il Tribunale, infatti, a prendere atto del sostanziale vuoto di tutela legislativa sul punto, causato innanzitutto da “una ingiustificata disparità di trattamento tra i nati, a seconda che siano stati concepiti con fecondazione eterologa praticata da coppia eterosessuale o da coppia omosessuale”, visto che in questo secondo caso il bambino viene privato di un genitore, il quale potrà reagire con il solo strumento della stepchild adoption, facilmente paralizzabile dal diniego del genitore biologico e, comunque, non sufficiente a tutelare a pieno gli interessi della prole.

Oltretutto, tale situazione presta il fianco ad abusi e strumentalizzazioni da parte di genitori più attenti a vessare l’ex partner che a perseguire l’interesse dei figli, privati senza colpa di figure essenziali per la loro crescita, estromesse senza alcun preavviso ed in maniera radicale dalla vita del minore senza peraltro che vi sia alcun rimedio di legge da esperire al riguardo (si pensi anche alla situazione di nonni, zii e fratelli o sorelle, ugualmente pregiudicati in tali occasioni).

La Corte costituzionale, anche in questo caso condividendo nella sostanza le doglianze della ricorrente, avanza perciò un “monito al legislatore: urgente garantire piena tutela ai nati in una coppia di donne mediante fecondazione eterologa”.

In definitiva, in entrambe le questioni trattate, la Consulta predilige un approccio che prescinde del tutto da contrapposizioni di natura ideologica e politica, troppo spesso al centro del dibattito legislativo e causa della sua paralisi; al contrario, viene privilegiata una diversa e più corretta prospettiva, ovvero quella del child best interest, che del resto muove da decenni tutta la legislazione internazionale in tema di minori, poco incline a distinzioni tra coppie eterosessuali o omosessuali.

Non resta che attendere la risposta del legislatore, ormai non più procrastinabile dinanzi a degli espliciti ammonimenti avanzati dal Giudice delle Leggi.

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