Avvocato Stefano Solidoro su: "Revenge porn": quando la tutela penale non basta

Torna a News

Avvocato Stefano Solidoro su: "Revenge porn": quando la tutela penale non basta

Categoria: Notizie Studio Legale

È passato oltre un anno dall’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019 n.69, salita agli onori della cronaca con il nome di Codice Rosso, provvedimento nato dalla necessità di porre un freno al dilagare della violenza domestica e di genere nel nostro Paese.

Tante le novità apportate, che spaziano dall’inasprimento delle pene per alcuni reati già esistenti (tra i quali stalking, maltrattamenti e violenza sessuale) all’introduzione di fattispecie di nuovo conio: fra queste, una particolare importanza riveste l’art. 612-ter c.p., ovvero il delitto di «diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti», che criminalizza il c.d. “revenge porn”.

Sin dalle prime battute, il reato in esame ha purtroppo trovato frequente applicazione: solo nei primi dodici mesi, sono state all’incirca 4000 le denunce portate all’attenzione delle Procure di tutta Italia, con quasi 700 richieste di rinvio a giudizio.

Numeri che devono far riflettere, anche perché la tendenza ad oggi non sembra in miglioramento.

 

Cenni sull’art. 612-ter c.p.

Il termine revenge porn, di origine anglosassone, come noto fa riferimento alla divulgazione non consensuale, con finalità ritorsiva, di fotografie o videoriprese intime, solitamente ritraenti l’ex partner o amante.

Si tratta in realtà di un fenomeno variamente caratterizzato: nella maggioranza dei casi, gli scatti o i video provengono dalla stessa vittima, che li cede volontariamente confidando nella riservatezza di chi li riceve, mentre a volte l’autore delle immagini è il partner che, dopo averle realizzate con il beneplacito del partner, le divulga poi contro la sua volontà.

Più rare, ma non per questo infrequenti, le sottrazioni fraudolente delle immagini sensibili, anche da parte di terzi: in effetti, il fenomeno tende a travalicare le dinamiche (distorte) di coppia, accadendo spesso e volentieri che altri soggetti, i c.d. “secondi distributori”, ottenuto in un modo o nell’altro il materiale, provvedano a diffonderlo ulteriormente, magari soltanto per fini umoristici o di voyerismo, aggravandone in maniera esponenziale le conseguenze.

Alle diverse ipotesi su accennate corrispondono differenze sul piano del rilievo penale della condotta.

Se infatti il soggetto che ha realizzato, o sottratto, in prima persona le immagini o video sessualmente espliciti è punito per il sol fatto di averle diffuse “senza il consenso delle persone rappresentate”, chi le abbia semplicemente ricevute, anche in seconda battuta, per poi successivamente metterle in circolazione, va soggetto a pena soltanto se animato dalla volontà di “recare nocumento” alla vittima.

Questa fondamentale distinzione è forse l’aspetto più criticato del nuovo reato, poiché sono in molti a ritenere troppo garantita la posizione dei soggetti che ricevono e redistribuiscono il materiale, stante la notevole difficoltà nel provare l’intenzione di nuocere, a maggior ragione quando la persona offesa sia a loro sconosciuta.

In ogni caso, il reato comporta nella sua forma base la sanzione della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000, mentre specifiche aggravanti sono previste, oltre che nei casi di soggetti particolarmente vulnerabili, anche per fatti commessi “dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa”, ovvero facendo ricorso a “strumenti informatici o telematici”.

Se ne ricava, quindi, che il reato si perfeziona anche se tra vittima ed autore non vi è alcun tipo di relazione sentimentale e, comunque, persino al di fuori della diffusione telematica, valendo ad esempio ad integrare il delitto l’invio di foto per posta ordinaria.

Il reato ex art. 612 ter c.p. è perseguibile a querela “rafforzata” – proponibile nel termine di sei mesi, con rimessione solo processuale – ma si procede d’ufficio se la condotta è perpetrata ai danni di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o nei confronti di una donna in stato di gravidanza.

 

Un tema di dolorosa attualità

Esaurita l’illustrazione, per sommi capi, del delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, occorre adesso offrire qualche considerazione di più ampio respiro.

La proliferazione dei mezzi di comunicazione digitale, oramai perlopiù gratuiti ed accessibili a chiunque, ha avuto come non secondario effetto quello di amplificare la circolazione incontrollata di qualunque tipologia di documento o immagine, a prescindere dalla sua liceità.

Nel caso della diffusione di foto o video avente contenuto erotico, naturalmente, la velocità di trasmissione e i canali, di solito occulti, attraverso cui gli scambi vengono effettuati, rappresentano un ostacolo quasi insormontabile per ogni successivo tentativo di rintracciare e distruggere il materiale, condannando la vittima di revenge porn ad un incubo senza una reale fine, pur a seguito della individuazione e della punizione dei responsabili della condotta illecita.

Diversi gli episodi di cronaca che dimostrano quanto appena riferito.

Fra tutti è opportuno citare la vicenda di Tiziana Cantone, la giovane napoletana che nel 2016 fu spinta al suicidio dopo che alcuni suoi video hard avevano fatto il giro d’Italia, divenendo un vero e proprio fenomeno di costume: archiviata una prima indagine per istigazione al suicidio, a tutt’ora altri procedimenti sono aperti in capo all’ex fidanzato e ad altri soggetti che, a vario titolo, contribuirono alla circolazione delle videoriprese, che ancora oggi sono disponibili sul web, nonostante il tragico epilogo dei fatti.

Più di recente, ha fatto scalpore il caso della maestra d’asilo di Torino, le cui immagini intime erano state diffuse dall’ex compagno, giungendo in alcune chat frequentate dai genitori di alcuni suoi alunni, che per tutta risposta avevano domandato e ottenuto dalla dirigente scolastica l’immediato allontanamento della giovane donna, ritenuta “non adatta” ad un ruolo di educatrice.

Si tratta di accadimenti la cui gravità ha attirato i riflettori dei media, ma moltissimi altri sono i casi quotidianamente al vaglio delle autorità competenti, segnalate da privati o dalle associazioni che raccolgono gli appelli delle vittime più vulnerabili.

 

Come ci si tutela?

L’inserimento del reato di revenge porn nel novero dei c.d. crimini di genere non stupisce per nulla, vista la nettissima predominanza di vittime di sesso femminile per tale delitto.

Come già sottolineato, però, nonostante il supporto delle istituzioni, delle associazioni di categoria e degli organi di polizia, una volta iniziata, difficilmente la circolazione delle immagini o dei video privati può essere arrestata.

In questi ultimi anni, anche prescindendo dalla tutela penale, molteplici sono stati i ricorsi allo strumento dell’inibitoria e del sequestro in sede civile, diretti in particolar modo ai gestori di siti Internet, social networks e chat istantanee, che materialmente conservano e gestiscono i dati illeciti oggetto di trasmissione.

Tuttavia, nella maggioranza dei casi si tratta di multinazionali con sede in paesi esteri, recalcitranti a relazionarsi con la nostra giurisdizione e comunque spesso impossibilitati sul piano tecnico a rintracciare ed eliminare tutte le copie delle immagini o dei video sensibili.

Senza dimenticare che, comunque, anche ove si riuscisse a bloccare il flusso di dati in possesso delle corporazioni digitali, nulla potrebbe garantire l’assenza di ulteriori riproduzioni del materiale illecito, presenti su altri siti/chat o magari immagazzinate su supporti off-line.

Tutto ciò premesso, allora, è evidente come la miglior difesa ad oggi sia rappresentata da azioni mirate a prevenire la diffusione delle immagini o dei video, non appena sorga il sospetto circa la possibilità di una loro futura divulgazione.

È quanto accade ad esempio nel momento in cui la vittima riceve più o meno velate minacce in tal senso, se non addirittura vere e proprie richieste estorsive, spesso sottaciute per vergogna o senso d’impotenza, con la illusoria speranza di poter persuadere il ricattatore a desistere dal proprio intento: è in questo delicato e cruciale lasso di tempo che, se allertate in maniera tempestiva, le forze dell’ordine possono immediatamente individuare il responsabile della condotta illecita e procedere al sequestro del materiale da questi detenuto, potendo in tal modo evitare di dare inizio al circolo vizioso che si è già avuto modo di descrivere.

Naturalmente, che si scelga o meno di avvalersi della tutela penale, è sempre opportuno munirsi di adeguato supporto legale, figura di sicuro riferimento per districarsi nelle insidie tecniche sottese a qualunque iniziativa giudiziaria, specie in una materia così delicata.

 

Quali prospettive?

Fondamentale in tal senso è l’opera di sensibilizzazione sul tema che le molte associazioni di categoria quotidianamente compiono su tutto il territorio, collaborando a stretto contatto con gli organi di polizia, e facendo spesso da essenziale tramite fra le autorità e le vittime.

Fare “rete” può dunque fare la differenza, soprattutto in presenza di soggetti particolarmente vulnerabili che in tal modo possono venire guidati e supportati, moralmente e giuridicamente, in un frangente così delicato.

Non basta questo, tuttavia, ad affrontare una problematica le cui ramificazioni sono ben più profonde di quanto non appaia a prima vista.

Senza pretesa di esaustività, proviamo a suggerire alcuni spunti di riflessione.

Un primo ed importantissimo passo sarebbe quello di potenziare un percorso di c.d. “educazione digitale” per i giovani e giovanissimi, partendo preferibilmente dalla scuola, in maniera analoga a quanto avviene ormai da tempo per il “cyberbullismo”, fenomeno non a caso legato a doppio filo con quello del revenge porn.

In entrambi i casi, del resto, foriero di condotte devianti è l’uso spregiudicato e deresponsabilizzato delle tecnologie di telecomunicazioni, che da strumento di libertà e superamento delle barriere fisiche e culturali possono agevolmente trasformarsi in luoghi di sfruttamento e mortificazione, con bambini e adolescenti nei ruoli di carnefici oltre che di vittime.

Oltre a ciò, è senz’altro importante promuovere una corretta visione della tematica relativa alla realizzazione consensuale di foto o video a contenuto sessuale, spesso al centro di una distorta opera di moralizzazione il cui risultato, paradossale, è quello di far apparire le persone offese dal reato di cui all’art. 612-ter c.p. come a loro volta colpevoli di condotte “devianti” e, dunque, non meritevoli di protezione.

Non essendo questa la sede opportuna per affrontare una questione di tale amplissimo respiro, che tocca la sfera di autodeterminazione dell’individuo e la libertà di espressione, si sottolinea soltanto l’estrema pericolosità insita in un simile atteggiamento, purtroppo ben radicato in taluni ambiti sociali, e capace di arrecare più danni del reato in sé considerato.

Parallelamente, va condotta una serrata campagna di stigmatizzazione delle condotte di “connivenza” non punibili, come nel caso di chi abbia ricevuto le immagini o i video sensibili e, pur evitando di diffonderli a sua volta, non cerchi di arrestarne l’ulteriore divulgazione, quantomeno cancellando la propria copia.

È un dato di fatto che, fino a quando gli scambi di materiale intimo di origine illecita risulta socialmente tollerato, se non addirittura approvato in certi ambienti, nessuna legge, per quanto severa e di rigorosa applicazione, potrà mai riuscire ad eradicare il reveng porn così come altri internet-based crimes, che dall’anonimato e dal senso di impunità del web traggono sempre maggior linfa di pari passo con l’avanzamento delle moderne tecnologie di telecomunicazione.

 

 

Condividi questo post

Torna a News

Ti serve una

Consulenza?

Contatta il nostro Studio Legale, scegli l'opzione che preferisci