L'AVV. LORENZO IACOBBI SU: IL TRUST FAMILIARE TRA PERICOLI ED INSIDIE

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L'AVV. LORENZO IACOBBI SU: IL TRUST FAMILIARE TRA PERICOLI ED INSIDIE

Categoria: Notizie & Rubriche

Nell’ambito imprenditoriale, il negozio giuridico del trust viene sempre più utilizzato a protezione del patrimonio familiare, laddove per famiglia non s’intende solo quella fondata sul matrimonio bensì anche quella costituita da coppie di fatto o da persone in stato vedovile con figli minori oppure da soggetti celibi o nubili con figli naturali, nonché dalle cosiddette famiglie allargate, soprattutto in considerazione del permanere degli obblighi in capo ai genitori di mantenimento della prole a prescindere dal vincolo con l’altro genitore e ben oltre la maggior età dei figli. La protezione patrimoniale che garantisce il trust familiare è da ritenersi totale giacché, in generale non solo i creditori del disponente non possono agire contro i beni del trust ma neppure i creditori del trustee possono in alcun modo rivalersi per debiti di costui sui beni del fondo perché quei beni non si confondono con il suo patrimonio. Il trust, in sostanza, rappresenta una forma di protezione molto efficace, essendo istituito per atto pubblico ed avendo effetto segregativo dei beni oggetto dell’operazione, proteggendoli, quindi, da spiacevoli inconvenienti che l’attività imprenditoriale può riservare anche ai più virtuosi. Tuttavia occorre fare molta attenzione a non utilizzare il trust familiare come forma di occultamento del patrimonio, ciò al fine di sfuggire ai creditori e all’erario oppure violare la quota spettante agli eredi legittimari (coniuge superstite, figli, ascendenti). In questi casi, infatti, è applicabile azione revocatoria, che annullerebbe lo stato di segregazione dei beni oggetto dell’operazione, considerata abusiva, rendendoli nuovamente aggredibili. A tal proposito vi è una recente Sentenza della Corte di Cassazione (n.9320/19) che ha sancito il principio secondo cui la se la costituzione di un trust finalizzato al mantenimento del tenore di vita dei familiari beneficiari finisce col danneggiare i creditori del disponente, questi potranno chiedere la revocatoria del negozio giuridico che ha sottratto le uniche risorse con cui potevano essere soddisfatti i crediti già esistenti. Altro limite del trust, oltre all’assenza di posizioni debitorie in essere al momento della stipula, è quella per cui il disponente deve spogliarsi dei propri beni in favore di uno o più beneficiari e che il trustee debba avere la completa autonomia di gestione del capitale, non ridursi al ruolo di mero esecutore materiale o ancor peggio di prestanome dello stesso. Infine va segnalato come la costituzione di un trust non integri autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale che, secondo una recente Sentenza della Cassazione (n.22754 del 2.9.2019),sarà applicata solo alla realizzazione di un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale come, appunto, si verifica nel trust.

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