Avv. Angela Giuca su: deducibilità dell’assegno di mantenimento versato al coniuge

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Avv. Angela Giuca su: deducibilità dell’assegno di mantenimento versato al coniuge

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L’assegno di mantenimento al coniuge non è altro che un contributo economico che il Giudice può disporre, in presenza di determinate circostanze, in favore dell’uno o dell’altro coniuge a seguito di un giudizio di separazione o divorzio.
Dal punto di vista fiscale , tale assegno è sottoposto al regime della deducibilità; si tratta di un diritto espressamente previsto all’art. 10, comma 1, lettera c), del TUIR (Testo Unico delle imposte sui redditi) secondo cui sono deducibili “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva , scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria”.
Con l’entrata in vigore della L. 162/2014 in tema di negoziazione assistita, l’elenco che precede si è allungato, comprendendo anche la convenzione di negoziazione assistita, in quanto la suindicata legge ha conferito a tale convenzione la stessa efficacia dei provvedimenti che concludono i procedimenti di separazione, di divorzio.
Pertanto, requisiti richiesti affinchè si possa godere del diritto alla deducibilità per il coniuge onerato dell’assegno di mantenimento o divorzile sono:
• Provvedimento dell’autorità giudiziaria.
• Periodicità dell’assegno di mantenimento.
Tale deducibilità consente di ottenere uno sconto sulle imposte IRPEF, addizionali comunali e regionali che, pertanto si pagheranno sul reddito residuo, al netto delle somme versate periodicamente a titolo di assegno di mantenimento in favore del coniuge beneficiario.
In altri termini ciò si traduce in un vantaggio per il contribuente il quale, scaricando tali spese in sede di presentazione del Modello 730 o Modello Unico, vedrà diminuire la base di calcolo del reddito, ai fini della tassazione.
Ciò comporta, quale ulteriore conseguenza, che l’assegno di mantenimento erogato in favore del coniuge beneficiario rappresenta per quest’ultimo reddito assimilato a lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 50 co. 1 lettera I) del TUIR., da dichiararsi, di conseguenza, in sede di presentazione del Modello 730 o Modello Unico.
Diversa è la disciplina in caso di assegno corrisposto al coniuge “una tantum”, ovvero erogato in unica soluzione nell’ambito di procedimenti di divorzio. Sul punto la Suprema Corte si è espressa stabilendo che lo stesso non è soggetto a deducibilità per il coniuge onerato, ed è esentasse per il beneficiario.
Avv. Angela Giuca

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