L'Avv. Lorenzo Iacobbi su: Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

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L'Avv. Lorenzo Iacobbi su: Negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio

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l’Avv. Lorenzo Iacobbi, matrimonialista, evidenzia quanto segue: Dal 9 febbraio 2016 è entrata in vigore la normativa che regolamenta l’ipotesi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio. Profondamente modificata in sede di conversione, la disciplina prevede che tramite la convenzione di negoziazione assistita (da almeno un avvocato per parte) i coniugi possano raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite, il tutto senza passare (o quasi) da una pronuncia del Tribunale. A differenza di quanto originariamente previsto, ciò potrà avvenire sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, il pm, cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).
Tra gli obblighi dell’avvocato vi è quello d’informare il cliente all’atto del conferimento dell’incarico della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita”, nonchè quello di comportarsi secondo lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura, non potendole utilizzare nell’eventuale giudizio avente (in tutto o in parte) il medesimo oggetto, né potendo le stesse costituire oggetto di deposizione da parte dei difensori.
Infine vi è l’obbligo da parte dell’avvocato di trasmettere, a fini di raccolta dati e monitoraggio, copia dell’accordo raggiunto a seguito di negoziazione al proprio Consiglio dell’ordine ovvero a quello del luogo dove l’accordo stesso è stato concluso, nonché quello di trasmettere entro 10 giorni la copia dell’accordo di negoziazione in materia di separazione e divorzio all’ufficiale dello stato civile del Comune, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 2.000 a 10.000 euro. 

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