la Dott.ssa Renata Barbaro su: gli eventi del delitto di atti persecutori – la difficoltà di accertamento

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la Dott.ssa Renata Barbaro su: gli eventi del delitto di atti persecutori – la difficoltà di accertamento

Categoria: Notizie Studio Legale

Gli eventi del delitto di atti persecutori: La difficoltà di accertamento
Oggetto di argomentazione in questa sede è il contenuto degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice degli atti persecutori ex art. 612 bis c.p., introdotto dall’art. 7 del d.l. 23 Febbraio 2009, n.11 ( convertito in L. 23 Aprile 2009, n. 38) che punisce “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Nel caso trattato, il ricorrente, condannato in primo e in secondo grado per il reato di stalking, aggravato per essere stato commesso a danno del convivente (art. 612 bis, comma 2, c.p.) e dei figli minori ( art. 612 bis, comma 3, c.p.), lamentava che l’evento legato al grave stato di ansia e paura nelle persone offese, necessitasse di una prova obiettiva della sua insorgenza, ed in particolare di un’ accertamento medico dell’effettiva sussistenza di una forma patologica caratterizzata da stress.
Per superare le critiche in ordine ad una possibile lesione del principio di legalità (art. 25 Cost.), sul corollario del nulla poena sine lege certa, i giudici di legittimità, pur non aderendo alla tesi dell’imputato, hanno cercato di ancorare, sul piano probatorio, l’evento psichico del perdurante e grave stato di ansia e paura a parametri oggettivi.
Le condotte di minaccia e di molestia, dunque, per integrare il delitto di atti persecutori, oltre che reiterate, devono risultare idonee a ingenerare certi mutamenti sul piano psichico ( perdurante e grave stato di ansia ovvero di paura, ovvero fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto), o comportamentale ( alterazione “delle proprie abitudini di vita”).
Le tre fattispecie valgono a connotare la posizione della persona offesa come quella di un soggetto violato nella propria libertà morale e costretto ad una posizione seriamente difensiva a causa della debordante invasività degli atti vessatori posti in essere dall’agente. Si tratta, come è evidente, di un accertamento che in tanto può dirsi incensurabile quanto ai requisiti dell’ “offesa” e della “difesa”, in quanto sia esteso a sindacare tutti gli elementi utili offerti alla cognizione del giudice ed, in particolare, quelli che possono servire a distinguere un comportamento effettivamente persecutorio da altro comportamento invece ricadente nell’ambito di una litigiosità, ad armi pari, all’interno di un rapporto che risulti aggressivo, sia pure con modalità extra-ordinem, ma in maniera biunivoca.
Con ciò, secondo la Suprema Corte di Cassazione, (Cassazione penale, sez. V, 7 maggio 2010, n. 17698; Cassazione penale, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 6417) non si intende peraltro sostenere che la “reciprocità “ dei comportamenti molesti comporti necessariamente la esclusione, in linea di principio, della rilevanza penale delle condotte come persecutorie ex art. 612 bis c.p., ma si vuole richiamare l’attenzione su un dato che, ove ricorrente, comporterebbe un più accurato onere di motivazione in capo al giudice in ordine al modo in cui si verrebbe a configurare in concreto, quale conseguenza del comportamento di ciascuno, lo stato di ansia o di paura della persona offesa, o il suo effettivo timore per l’incolumità propria o di persona a lei vicine o la necessità del mutamento delle abitudini di vita.
Deve valutarsi se si configuri, nel caso della reciprocità degli atti minacciosi, la posizione di ingiustificata predominanza di uno dei due contendenti, tale da consentire di qualificarne le iniziative minacciose e moleste come atti di natura persecutoria.
E’ utile sottolineare al riguardo che il reato in discussione, per l’evento di danno di cui è stato connotato, differisce, come arguibile anche dall’andamento dei lavori preparatori della legge, dalla struttura del reato di minacce che pure ne può rappresentare un elemento costitutivo: la norma che incrimina la minaccia delinea infatti, a differenza di quella che qui interessa (salva ovviamente la configurabilità del tentativo di quest’ultima), un reato di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mediante l’incussione di timore nella vittima.
Solo per il reato di minacce vale dunque l’osservazione che è sufficiente che il male prospettato sia anche soltanto idoneo a incutere timore in un soggetto passivo generalizzato, menomandone, per ciò solo, la sfera della libertà morale. Nel reato di atti persecutori rileva invece la risposta in concreto prodotta sul soggetto passivo effettivo.
Nella sentenza n. 6417 del 17.02.2010, inoltre, la quinta sezione chiarisce l’elemento della reiterazione, che fa del reato di atti persecutori un c.d. reato abituale.
La Corte chiarisce , infatti, che “le condotte di minaccia o molestia devono essere “reiterate”, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, infine, costringere la p. l. a modificare le sue abitudini di vita. Il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza.
Se ne deve evincere, dunque che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto”.
Dott.ssa Renata Barbaro

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