l'avv. Lorenzo Iacobbi su: obbligo per il padre di vedere con continuità il figlio minore

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l'avv. Lorenzo Iacobbi su: obbligo per il padre di vedere con continuità il figlio minore

Categoria: Notizie Studio Legale

Cartellino rosso, dalla Cassazione, per i genitori separati che sono assenti con i figli. Il rischio è quello di vedersi condannati per violazione degli obblighi di assistenza. Così il padre mai potrebbe rifiutare di vedere, con assiduità, il proprio figlio ancora minorenne.
Se il genitore, infatti, manifesta un completo disinteresse nei confronti del proprio bambino, in quest’ultimo si forma la convinzione di non poter contare sulla guida, sull’affetto e sulla costante protezione del genitore; il che si ripercuote negativamente sugli interessi del piccolo, ponendone in pericolo l’equilibro e lo sviluppo della personalità.
La conseguenza è un procedimento penale nei confronti del padre o della madre assente. Con gravissime responsabilità personali.
Parole messe nero su bianco dalla Cassazione con una sentenza, la n. 51488 del 19.12.13.Una situazione che, purtroppo, si ripete spesso nella vita di tutti i giorni: genitori che, dopo la separazione, cambiano atteggiamento anche nei confronti dei propri stessi figli, a volte anche spinti dall’ostilità di questi ultimi, a loro volta aizzati dal genitore con cui vivono.
Tuttavia, al di là delle motivazioni personali, la condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie viene comunque punita dal codice penale.
Però bisogna prestare attenzione a quello che dice la legge. Non sempre la violazione degli obblighi di assistenza morale e affettiva verso i bambini comporta una responsabilità penale. Ciò, infatti, avviene solo quando il totale disinteresse e la costante indifferenza verso i propri figli minori si riflette negativamente su di essi. Soltanto in questo caso, infatti, viene ad esaltarsi il rapporto genitore-figlio. Quando invece la frequentazione del genitore può essere in contrasto con l’interesse del bambino non scatta neanche la responsabilità penale per il genitore
Fonte:www.laleggepertutti.it

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