l'avvocato matrimonialista e familiarista Lorenzo Iacobbi su: valenza probatoria agenzia investigativa

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l'avvocato matrimonialista e familiarista Lorenzo Iacobbi su: valenza probatoria agenzia investigativa

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Il Tribunale di Milano è stato chiaro: i report delle agenzie investigative – da cui si evince il tradimento del coniuge – non possono costituire una prova nel giudizio civile di separazione. Per la dimostrazione al giudice del rapporto fedifrago, il detective deve essere sentito come testimone e, quindi, andare a ripetere davanti al giudice ciò che ha visto e fotografato.
In altre parole, il rapporto dello 007, da cui emergono i pedinamenti, gli appostamenti, le registrazioni possono entrare nel processo civile solo rispettando il principio del contraddittorio, ossia dando la possibilità alla controparte di difendersi. E ciò avviene solo chiamando a testimone l’investigatore.
In pratica l’investigatore privato che segue il coniuge e riesce a documentare le scappatelle e l’infedeltà coniugale deve poi andare a confermare davanti al giudice l’infedeltà che si è consumata sotto ai suoi occhi. Egli, quindi, deve essere sentito come testimone, mentre il rapporto scritto non può avere efficacia di prova.
Fonte:www.laleggepertutti.it1005276_570410406333397_1479029482_n

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