l'avvocato Lorenzo Iacobbi su: Responsabilità del medico e della struttura ospedaliera

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l'avvocato Lorenzo Iacobbi su: Responsabilità del medico e della struttura ospedaliera

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Medici e struttura ospedaliera (pubblica o privata poco rileva) rispondono verso il paziente a titolo contrattuale.

 E’ il debitore della prestazione ad avere l’onere della prova che non vi è stato inadempimento, o che lo stesso sia dipeso da fatto a lui non imputabile, o, ancora, che lo stesso non sia stato causa del danno.

 Così ha deciso il Tribunale di Varese nella recente sentenza 16 febbraio 2010, n. 16 che, nella stesura della decisione in commento, ha avuto modo di esaminare tre punti cardine, ossia la c.d. causa ignota e responsabilità del medico, la responsabilità del primario e la autonomia ontologica del danno morale (dopo le SS.UU. del 2008).

 Come si legge testualmente nella sentenza, in merito alla responsabilità della struttura e come la stessa precedente giurisprudenza rileva, è possibile riscontrare una “equiparazione della struttura privata a quella pubblica per quanto concerne il regime della responsabilità civile, considerando, altresì, che trattasi di violazioni che incidono sul bene della salute, diritto fondamentale tutelato dalla Carta Costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.

 Per quanto, altresì, concerne la responsabilità professionale del medico-chirurgo, la stessa ha natura negoziale, sussistendo un rapporto contrattuale, anche se fondato sul solo contatto sociale.

 Nella sentenza si legge testualmente che “La contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori: in applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l’inadempimento del debitore; inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno. ……..….”.

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