l'avvocato matrimonialista e familiarista Lorenzo Iacobbi su: nonni e diritti sui minori

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l'avvocato matrimonialista e familiarista Lorenzo Iacobbi su: nonni e diritti sui minori

Categoria: Notizie & Rubriche, Settore Legale & Forense

L’avv. Lorenzo Iacobbi condivide chi sostiene come il ruolo che i nonni svolgono nella maggior parte delle famiglie, costituisca senza dubbio, una preziosa risorsa, non solo in termini di cura e assistenza ai nipoti, ma anche per l’apporto finanziario che spesso offrono alle famiglie. Ciononostante, nel momento della rottura dell’equilibrio familiare, su di essi si ripercuotono alcuni degli effetti.

Avviene spesso, infatti, che quando la coppia si separa (anche di fatto), i genitori inizino a porre ostacoli alla frequentazione dei familiari dell’altro, lentamente allontanando i nonni dalla vita dei nipoti e così provocando traumi nel bambino.

 Il cosiddetto “diritto di visita”

Si sente spesso parlare di un generico diritto di visita dei nonni, calpestato dai genitori che non ne permetterebbero il pieno esercizio. La legge però non riconosce ai nonni un autonomo diritto di visita nei confronti dei nipoti, ma prevede che siano i minori ad aver diritto a conservare la continuità dei rapporti con i nonni e con gli altri parenti . Più correttamente può dirsi, allora, che i nonni hanno, per la legge, un legittimo interesse a che la continuità del rapporto col nipote sia garantita, e potranno ricorrere al giudice per vederlo tutelato . Il significato pratico di questa affermazione sta in questo: poiché la legge tende a proteggere solo il bene del minore, l’interesse del nonno a veder tutelato il proprio rapporto col nipote può essere accolto dal giudice solo nella misura in cui la rottura del legame abbia avuto ripercussioni negative sullo sviluppo e crescita del minore medesimo.

 Forme di tutela

Dunque, il giudice, chiamato a valutare la richiesta dei nonni, dovrà stabilire (non solo sulla base degli argomenti portati dai nonni a sostegno della domanda, ma anche sulla base delle relazioni di consulenti quali psicologi o assistenti sociali) se l’interruzione o la riduzione delle frequentazioni con i nonni, voluta dai genitori, abbia inciso o possa incidere negativamente o meno, sullo sviluppo del bambino, e solo qualora la risposta sia affermativa la domanda potrà essere accolta. 

Nel caso in cui, ad esempio, un bambino non sia stato cresciuto (per le ragioni più disparate) nel costante contatto con i nonni, sarà più difficile per questi ultimi dimostrare il danno che la loro esclusione nella vita del bambino può aver provocato.

 Mancato rispetto dei provvedimenti del giudice

Se poi, malgrado il giudice si sia pronunciato nel senso di favorire la frequentazione dei nonni verso i nipoti, il genitore continuerà ad ostacolarne l’incontro, allora sarà possibile percorrere due strade:

a) quella di formulare una denuncia in sede penale perché il genitore avrà volutamente mancato di eseguire il provvedimento del giudice, con possibile condanna del genitore ;

b) quello di chiedere un risarcimento del danno per non aver potuto conservare rapporti con i nipoti, costituendosi parte civile nel procedimento penale promosso, per esempio, dall’altro genitore.

Nessuno di questi strumenti, tuttavia, permetterà di fatto di ripristinare i rapporti tra nonni e nipoti.

 Strumenti alternativi al giudizio

Anzi è prevedibile che tutte queste scelte, se pur legittime, saranno sicuramente dolorose per chi sceglierà di compierle e, a parere di chi scrive, questo non solo in quanto andrebbero a compromettere definitivamente le relazioni familiari tra gli adulti (genitori, figli, generi o nuore che siano), ma  inciderebbero di certo sull’effettiva possibilità di attuare gli incontri col bambino, poiché essi necessitano sempre della disponibilità da parte di chi ne ha la potestà. Per cui sarebbe più opportuno consigliare, da parte di tutti i soggetti coinvolti, una scelta indirizzata a focalizzare più i bisogni del bambino che quelli degli adulti, magari avvalendosi dell’aiuto della mediazione familiare, o di un percorso di diritto collaborativo, quando i genitori abbiano scelto la strada della separazione o del divorzio.

 Inoltre, sul piano strettamente pratico, in caso di difficoltà di dialogo tra le parti, e senza pensare ad un’azione giudiziaria promossa dai nonni, possono essere gli stessi genitori a formulare al giudice una domanda che preveda le modalità di frequentazione dei minori con i nonni. Questa soluzione, sicuramente meno incisiva sulle relazioni tra gli adulti coinvolti, risulta di certo maggiormente auspicabile, e di fatto viene spesso utilizzata per evitare problemi.

 Vi sono, poi, situazioni concrete in cui il costante contatto fisico tra nonni e nipoti non può essere mantenuto a causa della distanza. In numerose sentenze si fa riferimento al fatto che, in questi casi, anche le webcam o le mail ed altri strumenti della tecnologia quali gli sms potrebbero venire in soccorso a nonni e genitori per consentire loro contatto costante, mitigando le conseguenze dovute, ad esempio, al fatto che la famiglia abbia dovuto trasferirsi .

Insomma, un invito a nonni e genitori a impratichirsi con strumenti ormai alla comune portata dei giovani e sempre più vicini ai loro bisogni di comunicazione!

 Dovere di contribuire al mantenimento

Sebbene spesso i nonni forniscano spontaneamente il proprio apporto economico ai figli per aiutarli, il criterio generale è sempre quello secondo cui il dovere di mantenimento dei figli appartiene, in primo luogo, ai genitori. Questi ultimi, insieme, sono tenuti a provvedervi in base alle rispettive sostanze e alla capacità di lavoro, professionale o casalingo .

 Tuttavia, i nonni (e gli altri ascendenti), sempre che i figli siano stati riconosciuti, saranno tenuti a dare il proprio contributo economico quando entrambi i genitori non siano in grado di farlo .

 Si tratta di un obbligo tuttavia che non nasce nel momento in cui i genitori, senza giustificazione, non provvedano al mantenimento dei figli nonostante ne abbiano la possibilità, ma solo nel caso di un’oggettiva insufficienza dei mezzi, ossia di una reale ed effettiva incapacità da parte di entrambi di provvedere ai loro doveri. Pertanto il fatto che un solo genitore si sia reso inadempiente non farà sorgere automaticamente il dovere di contribuzione nei confronti del nonno il quale, in ogni caso, potrà essere tenuto a versare anche una quota integrativa e non l’intero importo dovuto per il mantenimento.

 – Fonte: www.laleggepertutti.it

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