l'avv Lorenzo Iacobbi su: Mantenimento dei figli, quali sono le spese straordinarie e quali quelle ordinarie

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l'avv Lorenzo Iacobbi su: Mantenimento dei figli, quali sono le spese straordinarie e quali quelle ordinarie

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Con la sentenza di separazione o di divorzio, il giudice di norma impone al coniuge non collocatario dei figli di contribuire al loro mantenimento corrispondendo, oltre all’assegno mensile, il 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche e di svago.
I problemi nascono quando si deve stabilire quali siano le “spese straordinarie” e quali invece rientrino nella “quotidiana gestione” della prole. Non poche volte capita infatti che il genitore convivente anticipi le spese extra e poi, dopo averne chiesto la restituzione della metà all’ex, quest’ultimo si rifiuti di corrispondere la sua parte.

La Cassazione, nel tentativo di chiarire questo aspetto, ha definito le spese straordinarie quelle che conseguono a eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riferimento alla loro salute [1]; oppure le spese che servono per soddisfare le esigente saltuarie e imprevedibili [2]; o, in ultimo, quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti [3].

Sono pertanto considerate spese ordinarie – e quindi rientranti già nell’assegno mensile erogato per il mantenimento – quelle che riguardino esigenze attuali e prevedibili dei figli, anche se parametrate nell’arco di un anno: tanto per fare qualche esempio, l’acquisto di libri scolastici e del materiale di cancelleria, dei quaderni, dell’abbigliamento per fare sport a scuola e della quota di iscrizione alle gite scolastiche, essendo obbligatorio, e non straordinario, che i figli frequentino la scuola.

Sono invece spese straordinarie quelle relative a esigenze saltuarie e imprevedibili dei figli, che non rientrano nelle loro consuetudini di vita. Proprio perché imprevedibili, il giudice non le può prevedere in anticipo già nella sentenza di separazione o divorzio. Per esempio, sono da considerare “extra” le spese mediche per interventi chirurgici o per fisioterapia, per gli occhiali da vista, per lezioni private.
Non è considerata straordinaria la spesa legata alla assistenza di un figlio disabile in quanto volte a soddisfare bisogni ordinari, anche se specifici e individualizzati, di quel figlio [4].

Per quanto riguarda le spese della baby sitter, si considerano ordinarie (e rientrano già nella previsione dell’assegno mensile) se ad essa il genitore affidatario fa abitualmente ricorso a causa dei propri impegni di lavoro; si considerano invece straordinarie se la baby sitter è stata utilizzata per una imprevedibile necessità del genitore di recarsi di un luogo distante da casa, per prestare – per esempio – assistenza a un parente ammalato o per partecipare a un matrimonio di un congiunto [5].

Quanto alle spese universitarie, la Cassazione ha ritenuto che esse giustifichino la richiesta al giudice di un aumento dell’assegno di mantenimento, in quanto sono spese destinate a durare nel tempo e non sono né saltuarie, né imprevedibili [6].

Se l’iscrizione a una scuola privata è stata decisa solo dal coniuge presso cui vive il figlio, senza il parere dell’altro genitore, quest’ultimo non è tenuto a contribuire alla spesa per la retta: ciò perché l’indirizzo scolastico deve essere deciso di comune accordo da entrambi i genitori (anche per via del fatto che oggi la regola è quella dell’affidamento condiviso). Se così non fosse, l’apporto di uno dei due coniugi si ridurrebbe a una mera erogazione di denaro [7].

Terminiamo con una serie di altre ipotesi specifiche [8].

Sono considerate spese straordinarie:

– le spese per far conseguire al figlio la patente di guida e per pagare eventuali sanzioni amministrative [9];

– le spese di soggiorno in uno Stato estero per la frequenza di corsi di lingua inglese, per le esigenze di apprendimento di uno studente universitario iscritto alla facoltà di lingue, intenzionato a intraprendere la professione di interprete [10];

– le spese per l’acquisto di un motorino e del computer (considerati beni ormai necessari per garantire l’emancipazione dei figli e il loro arricchimento culturale) [11];

– l’acquisto di un apparecchio ortodontico che ha costo pari a più assegni di mantenimento. La spesa, tuttavia, perché possa essere rimborsata, deve essere concordata da entrambi i genitori, in quanto non si tratta di una spesa sanitaria urgente, bensì programmabile [12];

– le spese per il ricevimento e il servizio fotografico in occasione di comunione e cresima [13];

– le spese sanitarie per visite specialistiche.
Sono considerate spese ordinarie:

– le spese per i medicinali come antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco necessari per fronteggiare situazioni che rientrano nella normale gestione di vita quotidiana di un minore e che sono di uso frequentissimo [14];

– le spese sanitarie per visite di controllo rutinarie [15];

– le spese sanitarie che derivano da ordinarie patologie dalla rapida evoluzione benigna [16].

[1] Cass. sent. n. 7672 del 19.07.1999.

[2] Cass. sent. n. 6201 del 13.03.2009.

[3] Cass. sent. n. 9372 del 08.06.2012.

[4] Cass. sent. n. 18618/2011.

[5] Cass. sent. n. 16983/2007.

[6] Cass. sent. n. 8153/2006.

[7] Cass. sent. n. 10174 del 20.06.2012.

[8] Il Sole 24 Ore, 10.09.2012, n. 250, pag. 9.

[9] Trib. Ragusa sent. n. 243/2011.

[10] Cass. sent. n. 1960/2011.

[11] Trib. Ragusa, sent. n. 278/2011.

[12] Trib. Perugia, sent. n. 967/2011.

[13] Trib. Ragusa, sent. n. 278/2011.

[14] C. App. Catania, sent. 29.05.2008.

[15] Trib. Catania sent. 4.12.2008.

[16] C. App. Catania ordinanza del 5.12.2011.

 

Fonte:www.laleggepertutti.i

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