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	<title>Studio Legale Iacobbi - Notizie &#38; Rubriche</title>
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	<description>Il blog di Lorenzo Iacobbi, Avvocato Diritto Civile e del Lavoro Taranto</description>
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		<title>l&#8217;avv. Lorenzo Iacobbi su: adozioni, no alle riserve sull&#8217;etnia o al timore di tare genetiche</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 09:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
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		<category><![CDATA[avvocati matrimonialisti italiani - Distretto Taranto/Lecce/Brindisi]]></category>

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		<description><![CDATA[Chi aspira a un’adozione internazionale non può avere riserve sull’etnia del bambino o esprimere timori sulle tare genetiche. La Corte di cassazione con la sentenza 29424, respinge il ricorso del procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna contro la scelta di bocciare una domanda di adozione a causa delle riserve espresse dalla coppia. I timori ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chi aspira a un’adozione internazionale non può avere riserve sull’etnia del bambino o esprimere timori sulle tare genetiche. La Corte di cassazione con la sentenza 29424, respinge il ricorso del procuratore generale della Corte d’Appello di Bologna contro la scelta di bocciare una domanda di adozione a causa delle riserve espresse dalla coppia.<br />
I timori espressi &#8211; Gli aspiranti genitori avevano, infatti, dichiarato la loro indisponibilità ad accogliere un bambino di religione diversa dalla cattolica, di origine rom o figlio di pazienti psichiatrici. Qualche perplessità, anche se non una totale chiusura, era stata espressa rispetto all’ipotesi di un bimbo di colore.  I coniugi avevano spiegato, in particolare,  il loro no al bambino rom, che nasceva dal timore di dover affrontare “difficoltà di carattere” che avrebbero reso difficile imporre posizioni e volontà diverse.<br />
La necessità di un’accettazione senza riserve &#8211; Tanto era bastato ai giudici per respingere l’istanza della timorosa coppia, giudicata non idonea a farsi carico della responsabilità che un minore comporta. Le preclusioni dimostrate denotavano – secondo il collegio – un atteggiamento spaventato e difensivo “di fronte a incognite che nella adozione sono possibili se non altamente probabili e che invece non possono sussistere, affinché possa esservi quella accettazione totale e senza riserve che è il presupposto necessario per un buon incontro adottivo”.  Una decisione presa in linea con la legge 184/1983, che lascia al giudice il compito di valutare la capacità di entrambi i componenti della coppia di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. Fonte www.diritto24.ilsole24ore.com</p>
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		<title>l&#8217;avv. Lorenzo Iacobbi su: possibilità di revoca dell&#8217;adozione dopo la separazione</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;avv. Lorenzo Iacobbi segnala un&#8217;importante pronunciamento emesso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 21651/11  depositata il 19 ottobre 2011, in materia di adozione.   Scopo dell’adozione, anche nei casi particolari di cui all’art. 44 L. 4 maggio 1993 n. 184, è quello di consentire l’inserimento del minore in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">L&#8217;avv. Lorenzo Iacobbi segnala un&#8217;importante pronunciamento emesso dalla Suprema Corte, con sentenza n. 21651/11  depositata il 19 ottobre 2011, in materia di adozione.  </span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Scopo dell’adozione, anche nei casi particolari di cui all’art. 44 L. 4 maggio 1993 n. 184, è quello di consentire l’inserimento del minore in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e la realizzazione del suo preminente interesse a ricevere assistenza morale e materiale, nonchè stabilità affettiva in sostituzione di quella negatagli dalla famiglia di origine.<br />
La fattispecie. Con ricorso depositato presso il Tribunale per i Minorenni, il marito presentava istanza di adozione, da parte sua, della minore figlia della legittima consorte e di padre ignoto.<br />
La moglie manifestava parere favorevole e il Tribunale adito esprimeva assenso all’adozione.<br />
Successivamente la consorte presentava appello avverso la pronuncia del Tribunale dei minori chiedendo la revoca dell’adozione, essendo venuta meno la comunione spirituale tra i coniugi, separatisi di fatto dopo la pronuncia impugnata.<br />
La Corte d’Appello accoglieva il ricorso e rigettava l’istanza di adozione.<br />
In Cassazione il marito denunciava la sussistenza di un conflitto di interessi tra la madre e la minore, essendo la conferma dell’adozione il preminente interesse della fanciulla e mancando, a tal proposito, la nomina di un curatore speciale ad hoc. Il consorte lamentava inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art. 45 L.n. 184/83 e della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che sottolineano la necessità di tenere conto delle aspirazioni del bambino tramite l’audizione dello stesso e in ogni caso di sentire il suo legale rappresentante o, nelle ipotesi di conflitto, un curatore ad hoc nominato.<br />
La S. C. rigettava il ricorso ritenendolo infondato; specificava in particolare che le norme denunciate regolano un conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato e, nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto, non solo proporre istanza al Giudice competente, ma anche fornire indicazioni specifiche relative al presunto conflitto il quale, se esistente, doveva corrispondere al vantaggio di un soggetto in danno dell’altro.<br />
Infine, la Corte di legittimità sottolineava che non vi era alcuna violazione e/o falsa interpretazione della Convenzione di New York sui diritti del bambino e delle ulteriori norme richiamate dal ricorrente in tema di ascolto del fanciullo, essendo ormai consolidata nella giurisprudenza della Corte l’obbligatorietà ascolto del minore, pena l’invalidità del provvedimento assunto.<br />
Nel caso di specie, inoltre, essendo comunque libera la modalità di ascolto della minore, si sottolineava che la bambina era stata sentita più volte dal CTU, il quale, in conformità al precetto legislativo, ne aveva evidenziato le aspirazioni, i ricordi e le sofferenza e fu, peraltro, proprio il risultato di tale audizione che determinò l’accoglimento della domanda di appello e, conseguentemente, il rigetto dell’istanza di adozione.<br />
Scopo dell’adozione è il «preminente interesse del minore». La Corte ha ben precisato che l’adozione, anche quella in casi particolari, di cui all’art. 44 L. n. 184 del 1993, ha lo scopo di inserire il minore in un contesto idoneo al suo armonico sviluppo e crescita, nonchè, in altre parole, di consentire la «realizzazione del preminente interesse del minore» che, come anticipato, è quello di permettere al bambino l’inserimento in un contesto familiare il quale, accogliendolo al suo interno, contribuisca ad un sereno ed equilibrato sviluppo della sua personalità.<br />
Ne consegue che, non è sufficiente che il coniuge del genitore presenti la domanda di adozione, ma, a tutela del’interesse del fanciullo, è necessario che tra il richiedente e il minore sussista realmente un valido rapporto affettivo.<br />
Dopo la separazione dei coniugi può essere revocata l’adozione del minore. Di regola, quindi, l’adozione del figlio del coniuge, presupponendo una convivenza comune, armonia e affetto tra i coniugi, sarebbe esclusa in tutti quei casi in cui la comunione di vita tra i consorti sia venuta meno. Tuttavia, proprio in ragione del «preminente interesse del minore», è necessario valutare in concreto ove si sia instaurata una positiva relazione tra l’adottando e il richiedente, poichè la cessazione della convivenza matrimoniale tra i coniugi non deve pregiudicare l’interesse del fanciullo all’adozione.<br />
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte di legittimità sottolineava come, nella valutazione compiuta dal giudice a quo, lo stesso aveva in realtà ravvisato, tramite l’ascolto della minore a mezzo CTU, un contesto familiare ormai deteriorato e aveva colto nell’atteggiamento del marito, divenuto ostile in seguito alla separazione, un elemento estremamente nocivo per la crescita della minore che ne impediva l’accoglimento della domanda di adozione.</span></p>
<p><span style="font-family: arial; font-size: x-small;">Dirittoegiustizia.it</span></p>
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		<title>Avvocati Matrimonialisti Italiani-apertura Distretto Lecce</title>
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		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 17:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[avvocati matrimonialisti italiani - Distretto Taranto/Lecce/Brindisi]]></category>

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		<description><![CDATA[L’avv. Lorenzo Iacobbi è stato nominato Presidente della neo-inaugurata sezione distrettuale  (Taranto-Brindisi-Lecce) dell’associazione “AMI-Avvocati Matrimonialisti Italiani, per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia”. Attraverso l’apertura della sede, sita in Lecce alla via Trinchese n.61/D, la rinomata associazione forense, che già da diversi anni si occupa in ambito nazionale degli aspetti giuridici, sociali ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’avv. Lorenzo Iacobbi è stato nominato Presidente della neo-inaugurata sezione distrettuale  (Taranto-Brindisi-Lecce) dell’associazione “AMI-Avvocati Matrimonialisti Italiani, per la tutela delle persone, dei minorenni e della famiglia”.</p>
<p>Attraverso l’apertura della sede, sita in Lecce alla via Trinchese n.61/D, la rinomata associazione forense, che già da diversi anni si occupa in ambito nazionale degli aspetti giuridici, sociali e culturali inerenti la famiglia ed i minori, intende garantire la propria presenza sul territorio jonico-salentino, promuovendo e realizzando attività formative e conoscitive a favore di quanti, tra avvocati e praticanti, giuristi, docenti universitari in materie giuridiche, psicologi, psichiatri, pedagogisti, insegnanti, forze dell’ordine ed assistenti sociali intendano approfondire le materie giuridiche del diritto di famiglia, minorile e più in generale la tutela dei diritti delle persone.</p>
<p>Il Presidente, avv. Iacobbi, rende noto che per qualsiasi informazione inerente l’attività, le iniziative e le modalità di adesione all’associazione è possibile, oltre che consultare gratuitamente il sito <a href="http://www.ami-avvocati.it/">www.ami-avvocati.it</a>, contattare la segreteria della sede di Lecce o direttamente il proprio studio sito in Taranto alla via Venezia n.49.</p>
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		<title>l&#8217;avvocato Lorenzo Iacobbi su: Banche. Prescrizione anatocismo- sentenza a favore dei correntisti</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 15:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Settore Legale & Forense]]></category>

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		<description><![CDATA[Lavv. Lorenzo Iacobbi segnala una fondamentale sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,  n.24418 del 2 dicembre 2010,  con la quale è stato stabilito che i correntisti hanno diritto ad ottenere la restituzione delle somme trattenute dalle banche per interessi illegittimamente addebitati sul conto corrente a titolo di anatocismo, dalla data di apertura del conto ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Lavv. Lorenzo Iacobbi segnala una fondamentale sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite,  n.24418 del 2 dicembre 2010,  con la quale è stato stabilito che i correntisti hanno diritto ad ottenere la restituzione delle somme trattenute dalle banche per interessi illegittimamente addebitati sul conto corrente a titolo di anatocismo, dalla data di apertura del conto e per tutta la durata dello stesso, mentre la prescrizione decennale per chiedere la restituzione decorre dalla chiusura del conto.</div>
<p> </p>
<p>Le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno aderito all’orientamento già fatto proprio da diversi tribunali, secondo il quale i correntisti hanno il diritto di chiedere alla Banca la restituzione degli interessi anatocistici, vale a dire dell’illegittima produzione degli interessi su interessi, sin dalla data di apertura del rapporto con l’Istituto di credito. La prescrizione decennale di tale diritto, invece, a differenza di quanto sostengono le Banche nelle controversie aventi ad oggetto tale problematica, decorre dalla data di chiusura del rapporto.</p>
<p>Grazie alla sentenza della Suprema Corte tantissimi altri correntisti, che hanno o hanno avuto un contratto di conto corrente (purché non sia stato chiuso da più di 10 anni) che ha registrato degli scoperti ed al quale sono state illegittimamente addebitate somme da parte degli Istituti di credito, potranno agire in giudizio per far valere i propri diritti  chiedendo la restituzione delle somme illegittimamente percepite da detti Istituti.</p>
<p>Con il termine anatocismo (dal greco anà – di nuovo, e tokòs – interesse) si intende la capitalizzazione degli interessi su un capitale, affinché essi siano a loro volta produttivi di altri interessi (in pratica è il calcolo degli interessi sugli interessi). Nella prassi bancaria, tali interessi vengono definiti “composti”. Un esempio di anatocismo è quello di capitalizzare (ossia sommare al capitale di debito residuo) gli interessi ad ogni scadenza di pagamento, anche se sono regolarmente pagati.</p>
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		<title>l&#8217;avvocato Lorenzo Iacobbi su:Responsabilità del medico e della struttura ospedaliera</title>
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		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Settore Legale & Forense]]></category>

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		<description><![CDATA[Medici e struttura ospedaliera (pubblica o privata poco rileva) rispondono verso il paziente a titolo contrattuale.  E’ il debitore della prestazione ad avere l’onere della prova che non vi è stato inadempimento, o che lo stesso sia dipeso da fatto a lui non imputabile, o, ancora, che lo stesso non sia stato causa del danno. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Medici e struttura ospedaliera (pubblica o privata poco rileva) rispondono verso il paziente a titolo contrattuale.</p>
<p> E’ il debitore della prestazione ad avere l’onere della prova che non vi è stato inadempimento, o che lo stesso sia dipeso da fatto a lui non imputabile, o, ancora, che lo stesso non sia stato causa del danno.</p>
<p> Così ha deciso il Tribunale di Varese nella recente sentenza 16 febbraio 2010, n. 16 che, nella stesura della decisione in commento, ha avuto modo di esaminare tre punti cardine, ossia la c.d. causa ignota e responsabilità del medico, la responsabilità del primario e la autonomia ontologica del danno morale (dopo le SS.UU. del 2008).</p>
<p> Come si legge testualmente nella sentenza, in merito alla responsabilità della struttura e come la stessa precedente giurisprudenza rileva, è possibile riscontrare una <em>“equiparazione della struttura privata a quella pubblica per quanto concerne il regime della responsabilità civile, considerando, altresì, che trattasi di violazioni che incidono sul bene della salute, diritto fondamentale tutelato dalla Carta Costituzionale, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria (cfr. Cass. 25.2.2005, n. 4058)”.</em><em></em></p>
<p> Per quanto, altresì, concerne la responsabilità professionale del medico-chirurgo, la stessa ha natura negoziale, sussistendo un rapporto contrattuale, anche se fondato sul solo contatto sociale.</p>
<p> Nella sentenza si legge testualmente che “<em>La contrattualizzazione della responsabilità medica ha delle ricadute dirette sul riparto degli oneri probatori: in applicazione, infatti, della normativa sui rapporti contrattuali e dei principi elaborati in tema di adempimento del credito, il paziente, quale creditore della prestazione sanitaria, è tenuto a dimostrare l’esistenza del rapporto contrattuale e può limitarsi a dedurre l&#8217;inadempimento del debitore; inadempimento che deve essere astrattamente efficiente alla produzione del danno. ……..….”.</em></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Mediazione civile: la riforma pubblicata in Gazzetta Ufficiale</title>
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		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Settore Legale & Forense]]></category>

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		<description><![CDATA[Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. E&#8217; questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009). Si ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.</p>
<p>E&#8217; questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (<a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=43141">Legge 69/2009</a>).</p>
<p>Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile.</p>
<p>E’ definita mediazione l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti:</p>
<ul>
<li>sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva);</li>
<li>sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).</li>
</ul>
<p> </p>
<p>La mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione; per arrivare a ciò, vi è il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l’autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.</p>
<p><strong><strong>Libertà di forme</strong></strong></p>
<p>Chiunque può accedere alla mediazione, purchè si pongano questioni inerenti diritti disponibili, senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione.</p>
<p>Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche.</p>
<p>E’ sufficiente presentare un’istanza presso l’organismo competente, indicando:</p>
<ul>
<li>l’organismo;</li>
<li>le parti;</li>
<li>l’oggetto;</li>
<li>le ragioni della pretesa (c.d. <em>causa petendi</em>).</li>
</ul>
<p> </p>
<p>E’ prevista una sorta di litispendenza: in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione).</p>
<p>Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17.</p>
<p>Tuttavia, va evidenziato che vi è un nuovo obbligo per l’avvocato, che deve informare l’assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.</p>
<p><strong><strong>I tipi di mediazione</strong></strong></p>
<p>Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione:</p>
<p>1) <strong>facoltativa</strong>, quando viene liberamente scelta dalle parti;</p>
<p>2) <strong>obbligatoria</strong> (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione <em>deve </em>essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a:</p>
<ul>
<li>condominio;</li>
<li>diritti reali;</li>
<li>divisione;</li>
<li>successioni ereditarie;</li>
<li>patti di famiglia;</li>
<li>locazione;</li>
<li>comodato;</li>
<li>affitto di azienda;</li>
<li>risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;</li>
<li>risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;</li>
<li>risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;</li>
<li>contratti assicurativi, bancari e finanziari;</li>
</ul>
<p> </p>
<p>3) <strong>giudiziale</strong>, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.</p>
<p>L’istituto della mediazione non può riguardare:</p>
<ul>
<li>i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;</li>
<li>i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;</li>
<li>i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;</li>
<li>i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;</li>
<li>i procedimenti in camera di consiglio;</li>
<li>l’azione civile esercitata nel processo penale.</li>
</ul>
<p> </p>
<p><strong><strong>Procedimento</strong></strong></p>
<p>Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi:</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="2" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>Viene presentata la domanda di mediazione</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p> </p>
<p>↓</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="2" width="80%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>il responsabile dell’organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal deposito della domanda)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>↓</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="2" width="80%">
<tbody>
<tr>
<td>viene data comunicazione all’altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l’organismo nomina uno o più mediatori ausiliari)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>↓</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td>il mediatore cerca un accordo amichevole:</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>↓</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="2" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="50%" valign="top"><strong>1)</strong></p>
<p>se si raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti</p>
<p>↓</p>
<p>l’accordo (non contrario all’ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale;</p>
<p>il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;</td>
<td width="50%" valign="top"><strong>2)</strong></p>
<p>se non si raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo</p>
<p>↓</p>
<p>inizia il processo civile</p>
<p>↓</p>
<p>quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice:<br />
a) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa;<br />
b) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte;<br />
c) condanna al versamento di un’ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong><strong>Riservatezza</strong></strong></p>
<p>Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ex art. 9.</p>
<p>Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione.</p>
<p>Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione, fruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p..</p>
<p><strong><strong>Organismi di conciliazione</strong></strong></p>
<p>Gli organismi deputati alla mediazione saranno enti pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro.</p>
<p>I consigli dell’ordine degli avvocati, ma anche di altri ordini professionali, potranno istituire organismi, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali.</p>
<p>Sarà istituito presso il Ministero della Giustizia l’albo dei formatori per la mediazione.</p>
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		<title>Lorenzo Iacobbi, presidente dell&#8217;associazione consumatori denominata Movimento Difesa del Cittadino (MDC), sede di Taranto</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[movimento difesa del cittadino]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) è nato a Roma nel 1987, indipendente da partiti e sindacati, con l&#8217;obiettivo di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di autodifesa, prestando assistenza e tutela tramite esperti. MDC è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) costituito presso ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Movimento Difesa del Cittadino (MDC)</strong> è nato a Roma nel 1987, indipendente da partiti e sindacati, con l&#8217;obiettivo di promuovere la tutela dei diritti dei cittadini, informandoli e dotandoli di strumenti giuridici di autodifesa, prestando assistenza e tutela tramite esperti.</p>
<p>MDC è membro del <strong>Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) </strong>costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico e di Consumers&#8217; Forum. E&#8217; anche <strong>Associazione di Promozione Sociale </strong>riconosciuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.</p>
<p><strong>MDC collabora </strong>con Legambiente e con le principali associazioni nazionali di tutela dei diritti dei cittadini e dei consumatori; è presente in diverse sedi istituzionali, comitati, commissioni, arbitrati, osservatori e forum.</p>
<p>Per esercitare la sua attività, MDC nazionale si avvale di un <strong>Ufficio di Consulenza Giuridica e dell&#8217;Ufficio Stampa</strong>. Per svolgere al meglio il suo lavoro, MDC è suddivisa in dipartimenti che curano le attività associative e si occupano di tematiche specifiche.</p>
<p><strong>MDC ha un&#8217;intensa attività editoriale.</strong> Ha fondato l&#8217;Agenzia di stampa quotidiana sui consumi Help Consumatori (HC), pubblica il mensile Diritti&amp;Consumi e il bisettimanale mdcnews, strumento di informazione sulla vita interna al Movimento inviato a tutte le sedi locali e tramite esse ai soci.</p>
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		<title>Nulla la promessa del coniuge di non mettere mai in discussione l’assegno divorzile</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Settore Legale & Forense]]></category>

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		<description><![CDATA[La promessa unilaterale scritta attraverso la quale il coniuge tenuto a versare l’assegno all’ex si impegna a non metterne mai in discussione l’importo è nulla e non può essere fatta valere in giudizio. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 4 novembre 2010, n. 22505. Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, la natura ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La promessa unilaterale scritta attraverso la quale il coniuge tenuto a versare l’assegno all’ex si impegna a non metterne mai in discussione l’importo è nulla e non può essere fatta valere in giudizio. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza 4 novembre 2010, n. 22505.</p>
<p>Secondo l’orientamento dominante in giurisprudenza, la natura eminentemente assistenziale attribuita all’assegno divorzile, in conseguenza della riforma del 1987, ne ha rafforzato il carattere di indisponibilità, conferendo il crisma della definitività all’assunto relativo all’invalidità degli accordi preventivi, stipulati in vista del successivo divorzio.</p>
<p>In realtà, non sono mancate voci in senso contrario, sostenute dal giudice nomofilattico, secondo le quali, ferma restando la portata generale del principio relativo alla nullità degli accordi relativi al regime giuridico post-matrimoniale, che pregiudicano o comunque limitano i diritti dell’ex coniuge richiedente l’assegno, tuttavia tale principio non troverebbe applicazione qualora detti accordi tornino o possano tornare a vantaggio del coniuge economicamente più debole.</p>
<p>Ben prima della riforma avvenuta nel 1987, con la legge n. 74, i giudici della Suprema Corte avevano risolto definitivamente, in senso negativo, il problema della validità degli accordi preventivi di divorzio, considerandoli, a prescindere dalla problematica più generale relativa alla disponibilità dell’assegno, nulli per illiceità della causa. Tali accordi, infatti, non avrebbero ad oggetto meri aspetti patrimoniali conseguenti allo status di coniuge divorziato, bensì lo stesso status di coniuge, con l’effetto inevitabile di condizionare il comportamento delle parti nel successivo giudizio di divorzio.</p>
<p>Principio, quest’ultimo, sostanzialmente confermato dai giudici di legittimità nella sentenza che qui si annota, secondo i quali, l’art. 9 della <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=41744">legge n. 898 del 1970</a>, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, art. 13, nel consentire in ogni tempo la revisione delle condizioni di divorzio, rende evidente che in tale ambito il giudicato è sempre &#8220;<em>rebus sic stantibus</em>&#8220;, ossia modificabile in caso di successive variazioni di fatto.</p>
<p>Anche la possibilità d&#8217;intendere la dichiarazione dell’ex marito come rinuncia a tale diritto di revisione, oltre a non trovare conforto nel dato letterale, in tal senso muto, <strong>sarebbe stata preclusa dalla nullità per illiceità della causa di un tale tipo di abdicazione, interferente sul diritto indisponibile all&#8217;assegno di divorzio, di carattere assistenziale, ed inerente a materia nella quale le decisioni del giudice, collegate anche ad interessi di ordine generale, sono svincolate dal potere dispositivo dei contendenti</strong>.</p>
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		<title>Eccessiva durata dello sfratto: si all&#8217;equo indennizzo, no al risarcimento danni</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dal Settore Legale & Forense]]></category>

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		<description><![CDATA[Se il procedimento di sfratto ha avuto una durata eccessiva il locatore ha diritto ad un equo indennizzo a carico del ministero della Giustizia liquidato secondo i parametri sanciti dalla Corte di giustizia, ma non al risarcimento del danno per il ritardo nella riconsegna ed il mancato godimento del bene. Lo ha deciso la Prima ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se il procedimento di sfratto ha avuto una durata eccessiva il locatore ha diritto ad un equo indennizzo a carico del ministero della Giustizia liquidato secondo i parametri sanciti dalla Corte di giustizia, ma non al risarcimento del danno per il ritardo nella riconsegna ed il mancato godimento del bene. Lo ha deciso la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 15 novembre 2010, n. 23053 con la quale si stabilisce che il ritardo ed il mancato godimento sono dovuti alla resistenza della controparte nel processo presupposto, di conseguenza non imputabili &#8220;all&#8217;apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata&#8221;.</p>
<p>L’art. 3, comma 3, della l. 89 del 2001 dispone che la domanda di equo indennizzo da lesione del diritto alla ragionevole durata del processo si propone nei confronti del Ministro della Giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario.</p>
<p>Secondo gli ermellini, “nel caso ricorre una ingiustificata durata di un processo dinanzi a magistrato ordinario, per il quale la citata normativa legittima a subire il processo e a resistere in giudizio il solo Ministro della giustizia, per qualsiasi inefficienza dell&#8217;apparato statale nella produzione del ritardo del processo, e quindi esattamente si è negata la legittimazione sostanziale della Presidenza del Consiglio, <em>ratione temporis</em> legittimata passiva per le ipotesi diverse da quella della lesione del diritto alla ragionevole durata del processo civile e sostituita poi in tali fattispecie dal Ministero dell&#8217;economia e delle finanze”.</p>
<p>Per quanto attiene al profilo risarcitorio, il giudice nomofilattico dispone che <strong>in merito ai danni da mancata disponibilità dell&#8217;immobile oggetto di rilascio, esattamente essi nel decreto sono collegati a vicende diverse dalla mera durata del processo. Il ricorrente non poteva ignorare le difficoltà di recupero dell&#8217;immobile di sua proprietà in locazione a terzi, data la notorietà del problema delle carenze di abitazioni disponibili sul mercato immobiliare, con la conseguenza che un appartamento libero ha di regola un prezzo maggiore di uno occupato</strong>.</p>
<p>Comunque il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell&#8217;appartamento, non necessitato da norme che ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte nel processo presupposto, e quindi non è imputabile all&#8217;apparato statale e allo strumento processuale con la sua durata, e il ricorso anche per tale profilo è quindi infondato, anche a non considerare la inconferenza del quesito di diritto conclusivo, che non riguarda il nesso eziologico tra danni patrimoniali e durata del processo.</p>
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		<title>Benvenuti nel Blog dell&#8217;Avvocato Lorenzo Iacobbi</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avviacobbi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie dallo Studio Legale]]></category>

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		<description><![CDATA[Siete appena entrati in un&#8217;incredibile fonte di informazione del settore legale. &#8230; Benvenuti nel Blog ufficiale dell&#8217;Avvocato Lorenzo Iacobbi, Avvocato Civilista e specialista nel Diritto di Lavoro. L&#8217;avvocato Iacobbi, attualmente, dirige lo Studio Legale Iacobbi, con sede a Taranto, uno studio che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tutto il ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Avvocato Lorenzo Iacobbi, Diritto Civile e Diritto del Lavoro, Taranto"><img class="alignleft" style="border: 2px solid black; margin: 20px;" title="Avvocato Lorenzo Iacobbi, Diritto Civile e Diritto del Lavoro, Taranto" src="http://www.studiolegaleiacobbi.com/images/newlorenzo.jpg" alt="" width="264" height="275" /></a>Siete appena entrati in un&#8217;incredibile fonte di informazione del settore legale.<br />
&#8230;<br />
Benvenuti nel Blog ufficiale dell&#8217;Avvocato Lorenzo Iacobbi, Avvocato Civilista e specialista nel Diritto di Lavoro.<br />
L&#8217;avvocato Iacobbi, attualmente, dirige lo Studio Legale Iacobbi, con sede a Taranto, uno studio che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tutto il territorio limitrofo grazie alla professionalità, serietà, competenza ed ovviamente risultati, mostrati in tutte le cause ed i procedimenti affidati allo studio.<br />
Ogni caso, è un caso diverso, &#8230;</p>
<p>Al fine di ampliare ulterioremente il suo bacino di utenza, ma sopratutto, con lo scopo di diventare un punto di riferimento anche per il popolo della rete,</p>
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