Mediazione civile: la riforma pubblicata in Gazzetta Ufficiale

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Mediazione civile: la riforma pubblicata in Gazzetta Ufficiale

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Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo.

E’ questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009).

Si tratta di una novità che, a regime, è destinata a modificare la mappatura del processo civile.

E’ definita mediazione l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti:

  • sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva);
  • sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva).

 

La mediazione è lo strumento per addivenire alla conciliazione; per arrivare a ciò, vi è il supporto degli organismi, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (senza l’autorità per imporre una soluzione), iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della Giustizia.

Libertà di forme

Chiunque può accedere alla mediazione, purchè si pongano questioni inerenti diritti disponibili, senza escludere aprioristicamente forme di negoziazione.

Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche.

E’ sufficiente presentare un’istanza presso l’organismo competente, indicando:

  • l’organismo;
  • le parti;
  • l’oggetto;
  • le ragioni della pretesa (c.d. causa petendi).

 

E’ prevista una sorta di litispendenza: in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda (il tempo della domanda si individua con la data della ricezione della comunicazione).

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, ex art. 17.

Tuttavia, va evidenziato che vi è un nuovo obbligo per l’avvocato, che deve informare l’assistito in modo chiaro e per iscritto, nel primo colloquio, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione; il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all’atto introduttivo nell’eventuale giudizio; diversamente, sarà il giudice ad informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione.

I tipi di mediazione

Sono stati previsti, essenzialmente, tre tipi di mediazione:

1) facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti;

2) obbligatoria (entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, di cui si discorre, ex art. 24), quando è imposta dalla legge; il procedimento di mediazione deve essere esperito, a pena di improcedibilità (da eccepire nel primo atto difensivo dal convenuto, oppure dal giudice non oltre la prima udienza), nei casi di controversie relative a:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di azienda;
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari;

 

3) giudiziale, quando è il giudice ad invitare le parte ad intraprendere un percorso di mediazione (con ordinanza); l’invito potrà essere fatto in qualunque momento, purchè prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.

L’istituto della mediazione non può riguardare:

  • i procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • i procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all’art. 667 c.p.c.;
  • i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
  • i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione, relativi all’esecuzione forzata;
  • i procedimenti in camera di consiglio;
  • l’azione civile esercitata nel processo penale.

 

Procedimento

Il procedimento di mediazione ha una durata di quattro mesi:

Viene presentata la domanda di mediazione

 

il responsabile dell’organismo designa un mediatore, fissando il primo incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal deposito della domanda)

viene data comunicazione all’altra parte (se sono necessarie competenze tecniche particolari, l’organismo nomina uno o più mediatori ausiliari)

il mediatore cerca un accordo amichevole:

1)

se si raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti

l’accordo (non contrario all’ordine pubblico o a norme imperative), che può prevedere il pagamento di somme di denaro per ogni violazione ulteriore o inosservanza, viene omologato con decreto del Presidente del Tribunale, nel cui circondario ha sede l’organismo, previo accertamento della regolarità formale;

il verbale omologato è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;

2)

se non si raggiunge l’accordo (conciliazione), il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta e delle ragioni del mancato accordo

inizia il processo civile

quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice:
a) esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa;
b) condanna al pagamento delle spese processuali di controparte;
c) condanna al versamento di un’ulteriore somma, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Riservatezza

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo è tenuto all’obbligo di riservatezza, rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, ex art. 9.

Salvo diverso accordo delle parti, le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato o riassunto a seguito dell’insuccesso della mediazione.

Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni delle parti, conosciute nel procedimento di mediazione, fruendo delle garanzie di libertà del difensore, ex art. 103 c.p.p., nonché della disciplina sul segreto professionale, ex art. 200 c.p.p..

Organismi di conciliazione

Gli organismi deputati alla mediazione saranno enti pubblici o privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza, iscritti in un registro.

I consigli dell’ordine degli avvocati, ma anche di altri ordini professionali, potranno istituire organismi, avvalendosi del proprio personale e dei propri locali.

Sarà istituito presso il Ministero della Giustizia l’albo dei formatori per la mediazione.

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