L'avv. Lorenzo Iacobbi su: linee guida emanate dal Tribunale di Brindisi in materia di affido condiviso.

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L'avv. Lorenzo Iacobbi su: linee guida emanate dal Tribunale di Brindisi in materia di affido condiviso.

Categoria: Notizie & Rubriche

Storica ed interessantissima iniziativa intrapresa dal Tribunale di Brindisi in materia di affido condiviso che, finalmente, primo caso in Italia, preso atto del fallimento applicativo della L.54/2006, ha di recente indicato ai propri magistrati della sezione Famiglia delle linee guida da applicare in sede di giudizi di separazione che diano finalmente concreta attuazione al principio della bigenitorialita’, cosi come garantito ex lege.
Chi, direttamente o per sentito dire, ha attraversato la drammatica fase della separazione sa perfettamente come, ad oggi, nonostante “sulla carta” prevalga nella quasi totalità l’assegnazione dei figli ad entrambi i genitori, nella realtà giurisprudenziale si registra la collocazione del minore presso uno di essi, con gentile concessione di un regolamentato diritto di visita (concetto aberrante!!) per l’altro genitore, che si concretizza in poche ore da distribuire durante la settimana oltre ad un week end ogni 15 gg, non prima del compimento del terzo anno di età del minore.
Una vera e propria discriminazione nei confronti di un genitore, prevalentemente il padre, relegato ad un mero ruolo ludico e di sostentamento economico, al punto da essere, purtroppo e giustamente, additato come genitore di serie B!
In realtà, tuttavia, l’attuale legge in vigore, la 54/2006, come sopra detto mai applicata, prevede che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”, ed è proprio in questa direzione che si muovono le linee guida emanate dal Tribunale di Brindisi che qui di seguito si sintetizzano, e che saranno applicate nei casi in cui ciò sia oggettivamente possibile, salvo ovviamente circostanze specifiche da valutare all’occorrenza da parte del magistrato.
a)La residenza dei figli ha un valore prettamente anagrafico e la prole risulterà domiciliata presso entrambi i genitori;
b)Scomparirà la concezione che distingue il genitore “accudente” dal genitore “ludico” del tempo libero, dando la possibilità ad entrambi di partecipare attivamente alla quotidianità dei figli, ai quali, di conseguenza, deve essere garantita pari opportunità di frequentazione di entrambi i genitori, con tempi mediamente paritetici. Ad esempio…lunedi e martedi con la madre…mercoledi e giovedi con il padre…dal venerdi alla domenica con la madre…e cosi via a seguire in alternanza.
c)Venendo meno il concetto di genitore collocatario, la casa coniugale rimarrà al suo proprietario e, nel caso in cui sia in comproprietà tra i due coniugi, si potrà scegliere tra obbligare chi resta a versare all’altro una quota corrispondente al 50% del valore della locazione di un appartamento di caratteristiche simili oppure defalcare tale importo dal mantenimento.
d)Per quanto concerne l’aspetto economico verrà applicato il principio del mantenimento diretto, salvo i casi in cui vi sia sproporzione tale tra i redditi di entrambi i genitori (si pensi, ad esempio alle famiglie monoreddito) da imporre il riconoscimento di un assegno di mantenimento che, pertanto, resta una forma applicativa residuale.
e)In ordine alle spese straordinarie, le stesse verranno suddivise in prevedibili, che saranno individuate e poste, a seconda delle voci, ad esclusivo carico di un genitore piuttosto che all’altro, mentre le imprevedibili saranno divise tra i due genitori sempre in in proporzione alle loro risorse economiche.
f)L’ascolto del minore almeno dodicenne, salvo eccezioni legate alla sua precoce capacità di discernimento che ne abbassano la soglia di età, ove richiesto dalla parte interessata, diventerà obbligatorio, senza alcun tipo di valutazione aprioristica da parte del Giudice, come oggi sistematicamente accade.
Trattasi di semplici ma, nel contempo, rivoluzionarie linee guida che, nella sostanza, sconfessano l’operato di un’univoca prassi giurisprudenziale che, di fatto, nell’ultimo decennio ha disatteso e disapplicato una legge dello Stato, mascherando l’affido esclusivo con la figura del genitore collocatario.
Di certo, è auspicabile che altri Uffici Giudiziari traggano esempio da tali linee guida rendendole applicabili nelle loro Sedi, cosi come è auspicabile che una parte dell’avvocatura, rappresentata dall’associazione AIAF (associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori), metta da parte i propri giudizi critici preconcetti ed arroccati su una concezione anacronistica del ruolo genitoriale all’interno della famiglia e si attivi per migliorare e non per distruggere l’applicazione del sacrosanto diritto di ogni bambino a non essere considerato orfano di genitore vivo!

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