la Dott.ssa Renata Barbaro su: I patti di convivenza

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la Dott.ssa Renata Barbaro su: I patti di convivenza

Categoria: Notizie Studio Legale

In Italia è in atto una progressiva diffusione delle famiglie di fatto, che da circa mezzo milione nel 2007 sono arrivate a superare il milione, a fronte di un calo generalizzato dei matrimoni “tradizionali”. In particolare, sono proprio le convivenze tra partner celibi e nubili ad aver fatto registrare l’incremento più sostenuto. Così, per fare chiarezza sull’argomento e dare indicazioni e chiarimenti sui propri diritti, il Consiglio Nazionale del Notariato ha indetto il “Contratto di convivenza Open day”, una giornata dedicata alle coppie di fatto e agli strumenti in loro possesso per ottenere tutela. I contratti di convivenza predisposti dal Notariato, secondo le norme di legge previste dall’ordinamento vigente, potranno disciplinare contrattualmente diversi aspetti patrimoniali relativi alla convivenza nelle famiglie di fatto. In particolare: l’abitazione, la contribuzione alla vita domestica, il mantenimento in caso di bisogno del convivente, il contratto d’affitto, la proprietà dei beni, perfino organizzando un regime di comunione o separazione dei beni. Si potranno prevedere con testamento anche eventuali clausole a favore del convivente o l’assistenza in caso di malattia attraverso la designazione dell’amministratore di sostegno. Sarà, infine, possibile tutelare a livello contrattuale la parte debole all’interno della famiglia di fatto.
In senso analogo, è del maggio scorso una proposta di legge, presentata alla Camera dal Partito democratico, che punta a inserire nel codice civile italiano il riconoscimento giuridico proprio dei “patti di convivenza”. Il progetto di legge ha l’obiettivo di disciplinare le molte implicazioni giuridiche derivanti da un rapporto stabile di convivenza, in modo da garantire una qualche forma di tutela al soggetto economicamente più debole in caso di fine del rapporto. “Con questa legge – sottolinea l’On. Alessandra Moretti, prima firmataria della proposta – non si vuole introdurre una regolamentazione complessiva della convivenza equiparandola al matrimonio, in quanto l’esigenza di tutela si andrebbe a scontrare con quella di libertà degli stessi conviventi di voler vivere senza vincoli giuridici. Non intende, perciò, allargare il concetto di famiglia fondata sul matrimonio, ma soltanto prospettare soluzioni adeguate alle nuove esigenze della società”.
In realtà, sebbene non esiste una disciplina espressamente rubricata in tal senso, il Legislatore non può dirsi non essersi preoccupato di tutelare i rapporti personali e patrimoniali tra i conviventi more uxorio.
Innanzitutto è doveroso, a scanso di equivoci, rilevare che la mancata celebrazione del matrimonio non incide affatto sui diritti spettanti ai figli nati dai genitori non coniugati i quali, per espressa disposizione di legge, sono equiparati in tutto e per tutto ai figli nati da coppie coniugate. Di conseguenza oggi, a differenza di ciò che avveniva in passato, la distinzione tra figli naturali e figli legittimi non ha più ragione di esistere. L’equiparazione dei diritti significa, d’altro canto, equiparazione degli obblighi a carico dei genitori nei confronti della prole rispetto agli obblighi dei genitori coniugati. Ci riferiamo in particolar modo all’obbligo di educare, istruire e mantenere i figli. Così come nelle cosiddette famiglie tradizionali, anche all’interno delle famiglie di fatto, ciascuno dei genitori ha l’obbligo giuridico di mantenere i figli proporzionalmente alle proprie sostanze ed al reddito. Stesso obbligo permane nel caso in cui la coppia decida di porre fine alla convivenza, come d’altra parte accade in caso di separazione o divorzio tra genitori coniugati.
Per ciò che concerne i diritti ereditari, possiamo addirittura affermare che i figli sono maggiormente tutelati nel caso in cui i genitori non siano legati da vincoli matrimoniali; infatti in assenza di coniuge, l’intero patrimonio del genitore deceduto sarà attribuito al figlio o ai figli.
Ritengo personalmente che la questione della regolamentazione delle unioni di fatto sia stata spesso enfatizzata ed esasperata sino ad erigerla a vera e propria battaglia politica, il tutto incentrato sull’elemento base del matrimonio e sul significato che la Costituzione Italiana attribuirebbe al concetto di famiglia. Ma a ben vedere molte delle problematiche e delle questioni giuridiche che possono nascere all’interno di una coppia non sposata, sono disciplinate e trovano la loro soluzione all’interno del nostro diritto positivo e di norme che se pur non create ad hoc per disciplinare i rapporti tra conviventi, ben si adattano ad essere applicate in molteplici casi e soprattutto in assenza di una disciplina specifica della materia. Pertanto, attualmente, il problema reale diventa quello dell’individuazione di tali norme e semmai quello di una raccolta organica di tali disposizioni anche al fine di renderle accessibili e conoscibili ai non addetti ai lavori. Ritengo che ad oggi quasi tutte le problematiche aventi risvolto giuridico relative ad un rapporto di fatto possano essere regolamentate pattiziamente tra le parti attraverso veri e propri contratti denominati “contratti di convivenza”.
Il punto focale è quello di identificare quali siano i limiti e quale sia l’estensione massima di tali accordi; si tratta cioè di capire fino a che punto si possa spingere l’autonomia negoziale delle parti e quali siano i diritti indisponibili sui quali non è ammesso incidere ad opera delle parti.

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